Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, all’art. 9, comma I e II, ha abrogato le tariffe professionali prevedendo che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. In assenza del preannunciato decreto e in mancanza della disciplina transitoria che avrebbe dovuto regolare i rapporti fino al passaggio alla nuova disciplina, un primo precedente giurisprudenziale intervenuto in materia (Trib. Cosenza, ord. 26 gennaio 2012, est. G. Greco) ha ritenuto che lo jus superveniens ha di fatto comportato la caducazione del criterio liquidatorio tariffario da parte del giudice. Tale orientamento non è stato condiviso dal Tribunale di Varese, secondo il quale anche in assenza del precitato decreto non si registra alcun vacuum legis sospettabile di incostituzionalità. Difatti, secondo quanto riportato nella sentenza in esame, in assenza di tariffe professionali, il sistema normativo contiene una difesa immunitaria ad hoc, posto che l’art. 2225 c.c., quale norma generale, statuisce che in loro assenza il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Ebbene, in assenza di un riferimento tariffario, dovendo stabilire il giusto compenso (e, quindi, non meramente “equo”), per orientarsi nella statuizione finale il giudice ben può fare riferimento anche ai parametri che precedentemente venivano applicati, dovendosi precisare che l’abrogazione delle tariffe non è intervenuta perché queste non fossero corrette o adeguate, ma per una finalità diversa, collocata nell’ottica di una implementazione della concorrenza dei mercati. Ciò vuol dire che, ricorrendo all’art. 2225 cod. civ., il giudice, guardando agli standards liquidativi in precedenza applicati, e tenendo conto dell’attività processuale in concreto svolta dall’Avvocato, può procedere alla liquidazione del compenso del difensore in modo adeguato e nel rispetto della finalità proprie delle Tariffe, che debbono compensare, in un’ottica retributiva (e non indennitaria), il rappresentante legale per la prestazione intellettuale svolta. A seguire la sentenza.