Bancarotta fraudolenta, due Sentenze di Cassazione.
Corte di Cassazione, Sentenze del 27 Giugno 2012, n° 25432 e n° 25438.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 3521 volte dal 05/07/2012
Intenzionalita` e consapevolezza. Due parole chiave per motivare la sussistenza della bancarotta documentale fraudolenta e il coinvolgimento dell`amministratore di diritto. Nelle Sentenze n° 25432 e n° 25438, del 27 Giugno 2012, la Corte di Cassazione specifica che il reato di bancarotta fraudolenta si verifica qualora si accerti l`intento di recare pregiudizio ai creditori nell`omissione delle scritture contabili. La prova della consapevolezza, anche generica, che si stia commettendo attivita` illecita e` necessaria per coinvolgere nella responsabilita` del reato commesso dall`amministratore di fatto anche l`amministratore di diritto.
· La bancarotta documentale fraudolenta non scatta, necessariamente, per la mancata tenuta delle scritture contabili o per la mancata consegna del bilancio da parte dell’azienda al curatore fallimentare. È necessario provare l’intento di pregiudicare gli interessi dei creditori. L’amministratore di diritto è responsabile con l’amministratore di fatto per le distrazioni solo se sussiste la prova della «consapevolezza», dell’attività illecita.
Questi sono i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con le due Sentenze del 27 Giugno 2012, la n°25432 e la n°25438. Nella prima motivazione la Quinta Sezione Penale ha ricordato che non costituisce, invero, discrimine fra la bancarotta documentale fraudolenta e quella semplice «il fatto che le scritture siano state del tutto omesse posto che l’omessa tenuta della contabilità interna può integrare gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, solo qualora si accerti che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori».
Fra l’altro, hanno aggiunto gli Ermellini, nella seconda motivazione con la quale è stata annullata con rinvio la condanna a carico dell’imprenditore che non aveva consegnato il bilancio, il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili, soltanto, con particolare diligenza. Insomma, in questo modo la Corte territoriale ha però trascurato che il bilancio non è una scrittura contabile, ma la rappresentazione delle risultanze delle scritture contabili, e che comunque, l’acquisizione dello stesso presso la CCIAA non può costituire attività di particolare difficoltà, «di per sé idonea a determinare l’esistenza del reato».
Sul fronte della ripartizione di responsabilità fra testa di legno e amministratore effettivo, il Collegio di legittimità ha ribadito che in caso di concorso da parte dell’amministratore di diritto nel reato commesso dall’amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi. Tuttavia, è assolutamente necessaria la prova della consapevolezza e della «volontarietà dell’omesso impedimento».
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