Non costituisce attività svolta nei confronti del pubblico, e non integra quindi gli estremi del delitto di "abusiva attività finanziaria" previsto dall'art. 132, primo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, l'attività di concessione di finanziamenti in favore di società controllate direttamente o indirettamente (tramite altre società) ovvero in favore di società che, facendo comunque capo alle medesime persone fisiche, risultino collegate tramite una