Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quanto, il primo consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio e, quindi, volizione di esso; la seconda, consiste nella astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà, quindi, non volizione. Ciò che è necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza del dolo eventuale è la rappresentazione, nell'agente, anche della sola possibilità positiva del prodursi di un fatto di reato lesivo di un interesse tutelato dal diritto; lo stato di dubbio sulla possibilità che la condotta posta in essere esiti in un fatto di reato non esclude il dolo, poiché, comunque, suppone la rappresentazione dell'evento e l'accettazione del relativo rischio. Nella cosiddetta colpa cosciente, invece, il giudizio dubitativo sulla possibilità del verificarsi di un reato si conclude nel giudizio assertivo che il reato, pur previsto, non si verificherà per peculiari circostanze concrete, quali, ad esempio, la particolare perizia acquisita dall'agente in una certa attività.