Affinchè si configuri il reato di "spaccio", è necessario che il principio attivo della sostanza stupefacente sia sufficientemente elevato da determinare un "effetto drogante". In tema di cessione di stupefacenti, qualora il principio attivo presente nella sostanza sia di misura così irrilevante da non poter produrre alcun effetto drogante, la sostanza stessa non può ritenersi "stupefacente" e conseguentemente non è configurabile il reato di cui all'articolo 73 del D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, stante l'insussistenza dell'offensività del comportamento (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 29 novembre 2007, n. 47472; Cassazione, sentenza del 15 ottobre 1996, n. 10689). Ciò in quanto il legislatore ha inteso punire la condotta di spaccio non già per l'azione, in sè e per sè considerata, bensì per gli effetti conseguenti che possono essere ipnotico-sedativi, ansiolitici, eccitanti o allucinogeni.