Quando il soggetto fermato si sottoponga a plurimi tentativi di rilevazione dell’alcoolemia mediante etilometro e l’alcool test non conduca a risultati validi, il rifiuto di sottoporsi ad ulteriori tentativi non integra di per sé il reato di rifiuto previsto dall’art. 186 co. 7. D. Lgs. 285/1992. Nel caso così deciso dal Tribunale di Viterbo gli agenti avevano fermato un ragazzo e lo avevano sottoposto ad etilometro; malgrado le insufflazioni, la macchina non aveva dato risultati validi. Gli agenti avevano pertanto constatato un rifiuto di sottoporsi ad alcool test, reato punito dal vigente codice della strada. Nel verbale, tuttavia, non era descritta alcuna condotta elusiva da parte del conducente fermato, bensì si evidenziava solo il rifiuto. Dall’istruttoria dibattimentale al contrario era emersa la condotta collaborativa dell’automobilista. Il Tribunale di Viterbo ha così potuto prendere le distanze rispetto all’interpretazione della medesima norma fornita, ad esempio, da Tribunale di Trieste, 28 gennaio 2011: in questo ultimo caso in effetti era stata ben descritta dalla p.g. la condotta elusiva dell’imputato al momento dell’alcool test. In mancanza della prova della elusione (ad esempio sussistente nel caso in cui si finga di espirare), la impossibilità di ottenere rilevazioni valide potrebbe dipendere da un eventuale malfunzionamento dell’etilometro. Il rifiuto opposto dall’imputato, dopo aver varie volte collaborato con la p.g. nel tentativo di ottenere una prova valida, non può quindi costituire un rifiuto avente rilevanza penale. Avv. Pietro Laici Studio Legale Bartoletti Ascenzi. Il presente articolo rappresenta esplicazione di un caso ma non può in alcun modo sostituire il parere professionale da rendersi dopo attenta disamina del fascicolo.