Saranno penalmente perseguibili i padroni di quei cani che abbaiando di notte arrecano disturbo ai vicini. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 14 gennaio 2011, n. 715 secondo cui è punibile con la contravvenzione ex articolo 659 c.p., il proprietario dell’animale che non ne impedisce i rumori notturni molesti, nonostante le proteste reiterate dei vicini di casa. Per quanto concerne i requisiti del reato, la Prima Sezione Penale ha così concluso:“per la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., attesa la natura del reato, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì, l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. 1^, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. 1^, 13/12/2007, n. 246) di guisa che rispondono del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p. gli imputati per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, dei due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile della loro abitazione (per una fattispecie simile: Cass., Sez. 1^, 19/04/2001).”