Non è necessario un vero e proprio contatto fisico, tra carnefice e vittima, per l'integrazione del delitto di violenza sessuale su minore. La particolare invasività della condotta, il vero e proprio "accerchiamento" della vittima, è stata ritenuta idonea alla costrizione ovvero a carpire il consenso agli atti sessuali invocati. Quanto alla univocità della condotta, essa emerge oggettivamente non solo dal tenore non equivoco delle frasi pronunciate, ma anche dal fatto che gli inviti a consumare gli atti sessuali sono stati accompagnati dalla indicazione di luoghi di consumazione in grado di garantire una sfera di intimità (casa, ascensore, parco).