“è ben possibile che, nello svolgimento della patologia delle relazioni sentimentali tra uomo e donna, si verifichi la sussistenza di rapporti sessuali consensuali alternati a rapporti sessuali imposti e non può certo presumersi il consenso anche in riferimento ai rapporti sessuali imposti con la violenza e minaccia, come nel caso di specie. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il consenso dell’avente diritto per avere effetto scriminante deve essere in correlazione cronologica con il compimento del fatto tipizzato come illecito, per cui per quanto attiene agli atti sessuali, tale consenso deve permanere durante lo svolgimento dell’attività sessuale, la quale si caratterizza nella sua liceità proprio per la presenza costante del consenso, espresso e/o presunto tra le parti, o comunque per la non manifestazione del dissenso agli specifici atti posti in essere da uno dei due partner. In particolare, è stato affermato che in relazione a certe pratiche estreme, per escludere l’antigiuridicità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner espresso nel momento iniziale della condotta, per cui la scriminante non può essere invocata se l’avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso