Nelle ipotesi di reato di " stalking" , laddove vi sia stata la relativa applicazione di provvedimenti interdittivi emessi con l' ordinanza cautelare di cui all' art. 282 ter - co 2 - c.p.p., va precisata la reale portata degli stessi , nel senso che tale interdizione non va intesa in modo estensivo ma va, conseguentemente, riferita esclusivamente al soggetto passivo di tale comportamento delittuoso.