NIENTE DIFFAMAZIONE senza comunicazione con più persone.
Cassazione penale , sez. V, sentenza 19.04.2013 n° 17978
Avv. Giovanni Luca Simone
di Foggia, FG
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Con la sentenza in esame, in tema di diffamazione, la Suprema Corte interviene a ribadire, del tutto positivamente a parere del sottoscritto, un requisito fondamentale ma molto spesso dimenticato nelle aule di giustizia. E cioè che per la sussistenza del reato di diffamazione, previsto e punito dall'art. 595 c.p. deve sussistere ed essere provato effettivamente il requisito della "comunicazione con più persone" in relazione al medesimo fatto denigratorio. Pertanto, se una persona (imputato), come accaduto nel caso al vaglio della Suprema Corte, afferma cose sfavorevoli a carico di una terza persona, in due momenti diversi, a due persone diverse e sopratutto con riferimento a fatti diversi, tali fatti seppur possedendo il requisito della determinatezza sono appunto diversi e, di conseguenza, viene a mancare l'elemento della comunicazione a più persone che deve riguardare il medesimo fatto. Perciò in tal caso si sono verificate due (distinte e separate) affermazioni denigratorie, in relazione alle quali non risulta integrato l'elemento della comunicazione a più persone previsto dall'art. 595 c.p. e , pertanto, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
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Avv. Rosario Didato
Studio Legale Didato-Giudice-Parla - Caltanissetta, CL, Italia
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