L'’invio attraverso il mezzo dello Short Message Service (SMS) di due messaggi di testo dal contenuto offensivo, al telefono cellulare di un’altra persona, costituisce il reato di molestie telefoniche. Tale condotta, infatti, reca molestia e disturbo al destinatario dei messaggi, in quanto altera in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare, e lo espone ad una condizione di forte disagio. Si tratta di un reato che contiene più offese: all’ordine pubblico, ma anche e soprattutto alla tranquillità della vittima (pone in pericolo la riservatezza e intangibilità della sfera della vita privata). in un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, arrecante molestia o disturbo a chi lo subisce (Cass. Pen., Sez. I, 24 novembre 2011, n. 6908). La molestia consiste in una azione che incide negativamente sulla psiche del destinatario; è un disturbo fastidioso o inopportuno, che modifica le normali condizioni di vita della vittima.