Ricettazione: il fatto non costiuisce reato per carenza dell'elemento psicologico.
Tribunale di Catania - Prima Sezione Penale in Composizione Monocratica sentenza numero 4816/14
Avv. Gian Marco Gulizia
di Aci Castello, CT
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Assoluzione ex art. 530 II comma cpp perchè il fatto non costituisce reato difettando l'elemento psicologico. Il mero "utilizzo" di un motociclo su cui è apposto un targhino di provenienza delittuosa non è sufficente a configurare l'ipotesi di reato prevista dall'art. 648 cp , rilevando pertanto ai fini del giudizio la mancata conoscenza dall'imputato circa la provenienza delittuosa del mezzo.
"Osserva il Decidente che dalla lacunosa attività di indagine svolta dal teste non sono emersi validi elementi che possano fare affermare oltre ogni dubbio ragionevole la penale responsabilità dell'imputato. Non vi sono elementi atti a ritenere che il ciclomotore su cui era apposto il targhino rubato fosse realmente dell'imputato o di altro soggetto che all'imputato lo diede in uso. Non vi sono elemenenti validi a far ritenere pertanto che il targhino applicato al ciclomotore fosse frutto di precedente reato secondo quanto a conoscenza dell'imputato stesso. In tale evanescente contesto probatorio, determinato da lacunose attività di indagine del corpo di VV.UU., è più conforme ai fondamentali criteri di civiltà giuridica assolvere ex art. 530 II comma c.p.p. l'imputato per difetto dell'elemento psicolofico.
PQM
visto l'art. 530 II comma c.p.p. assolve l'imputato dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato".
Così deciso in Catania, 14 Novembre 2014
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