La "mera" intestazione del contratto di fornitura elettrica non costiutisce elemento sufficente, in assenza di ulteriori riscontri, quanto alla ricondubicilità della condotta di furto di energia eletttrica. Occorre, secondo la pronuncia in esame, la presenza di "ulteriori elementi" di prova in ordine alla condotta delll'imputato, richiedendosi - caso contrario - un pronunciamento di assoluzione