Furto di energia elettrica, assoluzione per non aver commesso il fatto
sentenza 824/13 Tribunale di Catania in Composizione Monocratica
Avv. Gian Marco Gulizia
di Aci Castello, CT
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Assoluzione per non aver commesso il fatto, in ragione della carenza probatoria emersa dall'istruttoria dibattimentale. I giudici di merito, finalmente, riconoscono la necessità di procedere in sede dibattimentale ad una disamnina dettagliata della singole vicende giudiziarie in merito a tale "comune" (nella pratica giudiziaria) contestazione di reato. Qualunque collega penalista credo, oggi, segua almento un procedimento relativo alla contestazione di furto aggravato a seguito di accertamento eseguito da Enel, in tutto il territorio italiano. Ebbene, ritengo che tale mutamento giurisprudenziale possa trovare sempre maggiore applicazione, rispondendo in tal modo alla necessità di una corretta e puntuale verifica delle responsabilità dei singoli.
Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, che dalla istruttoria dibattimentale non siano emersi chiari elementi probatori in ordine al fatto che l'imputato abbia manomesso la scheda amperometrica del misuratore onde prelevare più energia rispetto a quella misurata. I verificatori hanno si rilevato l'anomalia sulla scheda ma non hanno effettuato quegli elementari accertamenti in ordine al fatto che i fili di uscita del misuratore fornissero solo l'appartamento dell'imputato o avessere disfunzioni legate ad esercizio di altri abusivi allacciamenti. Ed ancora, va detto poi che tale tipo di manomissione prevede una buona conoscenza di nozioni di gestione dell'elettricità e non vi è prova di tale possesso in capo all'imputato. Alla luce di un siffatto lacunoso quadro probatorio si ritiene più conforme a giustizia procedere all'assoluzione dell'imputato risolvendo in senso favorevole ogni residuo dubbio. P.Q.M. visto l'articolo 530 II comma c.p.p. assolve l'imputato per non avere commesso il fatto
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