Pur in presenza di manomissione della calotta esterna (non riconducibile univocamente all'indagato, potendosi in astratto ritenere che il fatto sia stato commesso da terzi estranei in epoca imprecisata), in assenza di errore nella registrazione dei consumi non può configurasi il reato di furto di energia elettrica, difettando la prova circa la sottrazione di bene altrui, richiesta dalla norma.