In tema di delitto di frode in commercio, ai fini della verifica della capacità ingannatoria, l'individuazione del consumatore medio deve essere eseguita con riferimento a chi nel corso dei consueti acquisti possa essere tratto in inganno da un marchio che, nel suo complesso, appaia equivoco e tale da ingenerare possibilità di confusione con prodotti similari, purchè il segno distintivo presenti alcuni tratti di somiglianza con quello originale e sia imitativo anche se non compiutamente riproduttivo.