L'articolo 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, Direttiva n. 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista - sulla base di una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet - faccia pubblicità a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta solo difficilmente all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo. Corte giustizia Unione Europea Sez. I, 25-03-2010, n. 278 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmuller GmbH c. Gunter Guni, trekking.at Reisen GmbH