La Corte territoriale ha riconosciuto che la difformità urbanistica dell’immobile non aveva comunque impedito un utilizzo dello stesso da parte del conduttore per il periodo trascorso dall’inizio della locazione fino al rilascio dell’immobile, ed ha ritenuto infondata la eccezione di nullità del contratto, in quanto le clausole concernenti “i lavori di ristrutturazione da eseguirsi a cura e spese