Opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile se la convalida sfratto è passata in giudicato
Tribunale di Napoli, sezione Marano, sentenza 7 giugno 2011
Avv. Maria Martignetti
di Roma, RM
Letto 7663 volte dal 05/11/2011
Nel caso di specie -l’opponente (conduttore) chiede la revoca di decreto ingiuntivo emesso a titolo di canoni di locazione insoluti, giustificando il mancato pagamento dei canoni in relazione alle pessime condizioni igieniche dell’immobile, nonché alla negligenza e disinteresse della società proprietaria in merito alla manutenzione dello stesso (disinteresse che avrebbe dato origine al provvedimento del Sindaco di interdizione dell’accesso di una parte dell’immobile stante le sue precarie condizioni statiche). -l’opposta (locatrice) deduce in sua difesa che l’importa del decreto ingiuntivo era stato emesso a fronte della duplice istanza di convalida dell’intimazione di sfratto per morosità, divenuta cosa giudicata, e di emissione di decreto ingiuntivo per i canoni insoluti dovuti. Alla luce delle circostanze sopra esposte il Tribunale di Napoli, sezione Marano, sentenza 7 giugno 2011 correttamente ritiene inammissibile l’opposizione perché volta ad introdurre fatti impeditivi – estintivi del credito azionato, che si sarebbero potuti dedurre nel giudizio di convalida dell’intimazione di sfratto (inadempimento del locatore e corrispettività della prestazione del pagamento dei canoni) ormai passata in giudicato, evidenziando: -che "l'ordinanza di convalida dell’intimazione di sfratto passata in giudicato acquista una portata ampia ricoprendo l’esistenza del contratto di locazione, del credito per il pagamento dei canoni, l’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell’uno o dell’altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio" (così Cassazione 8013/2009); -che detto giudicato non può non limitare anche l’accertamento del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato dall’accertamento del fatto storico “mancato pagamento di numero x canoni di locazione”. Ciò non implica lo svilimento del rimedio dell’opposizione al decreto ingiuntivo, perché ben potendosi opporre la sussistenza di fatti estintivi, modificativi, sopravvenuti alla emissione dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Marano di Napoli, in persona del G.M. Dott. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 66/2007 del R.G.A.C. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
tra
XXX, elett.te dom.ta in Napoli, ….. , presso lo studio dell’Avv. …, che la rapp. e dif. giusta procura a margine dell’atto di citazione;
opponente
e
YYY, in persona del legale rappresentante pro tempore …., CF e PI …, el.te dom.ta in Napoli via …, presso lo studio dell'avv.to … dal quale è rapp.ta e dif.sa con procura in calce al decreto ingiuntivo;
opposta
CONCLUSIONI
All’udienza del 10.6.2011 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi previa discussione della causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Si premette che la presente decisione sarà redatta in attuazione dell’art. 118 disp att. c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009, art. 52 comma 5, nel senso della indicazione della succinta esposizione dei fatti rilevanti per la causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
L’opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n.4820 del 2006 emesso in data 8.11.2006, dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, in favore di YYY, per la somma di € 2109,84, oltre spese, a titolo di canoni di locazione insoluti.
Nel non contestare il mancato pagamento e la sussistenza di un rapporto di locazione con la predetta società, ha addotto a sua giustificazione, le pessime condizioni igieniche dell’immobile incompatibili con la decorosa permanenza anche della di lei figlia, asseritamente causate dalla negligenza e disinteresse della società proprietaria nella manutenzione dell’immobile.
Deduceva che la trascuratezza della proprietaria nella cura dell’immobile, aveva creato un pericolo per la staticità dell’immobile, con conseguente interdizione ad opera del sindaco del comune di Giugliano, dell’accesso verso parte dell’immobile (giardino e terrazzo) perché in precarie condizioni statiche.
Inoltre, arbitrariamente, l’opposta aveva interdetto l’accesso ad un locale (oggetto del contratto di locazione) utilizzato come deposito, con conseguente indisponibilità dello stesso da parte della conduttrice.
Ciò premesso, previa revoca del decreto opposto, chiedeva ridursi il canone di locazione del 50% da compensarsi per l’importo del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi YYY, deduceva che l’importo oggetto del decreto ingiuntivo, era stato emesso a fronte della duplice istanza di convalida dell’intimazione di sfratto per morosità e di emissione di decreto ingiuntivo per i canoni insoluti, dovuti all’opposta nella qualità di proprietaria locatrice dell’immobile condotto da XXX.
Nel premettere che l’ordinanza di convalida era divenuta “cosa giudicata”, allegava che , a fronte dell’ordinanza del sindaco di Giugliano del 27.9.05, si procedeva ai lavori in data 14.11.2005 anche in assenza della collaborazione dell’opponente, ciò costringeva la società a ricorrere alle vie giudiziali per ottenere un provvedimento di urgenza per il rilascio del locale in godimento della XXXX, per il tempo necessario ai lavori di ristrutturazione.
La conduttrice, pertanto si sarebbe resa responsabile della mancata collaborazione con il locatore per lo svolgimento delle opere necessarie, oltre che della mancata costante manutenzione ordinaria dell’immobile.
Alla luce delle premesse, chiedeva il rigetto dell’esperita opposizione.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
In rito
L’opposizione è tempestiva.
Invero, nonostante il rito prescelto dall’opponente sia stato quello del processo di cognizione ordinario, instaurato nelle forme dell’atto di citazione, a discapito del ricorso, che più correttamente, vista la natura dell’opposizione (opposizione avverso decreto ingiuntivo di canoni locatizi), doveva essere esperito, parte opponente ha depositato nel termine dei quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo l’atto di citazione. Così conformandosi alla costante giurisprudenza, di legittimità, che s’intende far propria dal Tribunale, secondo cui ove l’opposizione sia proposta con atto di citazione anziché con ricorso, si riconosce la produzione degli stessi effetti del ricorso, solo a condizione che l’atto sia depositato – e non semplicemente notificato - nel termine perentorio di cui all’art. 641 c.p.c.(tra le tante 7263 del 2000).
Nel merito
In limine si osserva che l’opposizione a decreto ingiuntivo, è introduttiva di una fase eventuale di un giudizio già pendente, più precisamente la fase di opposizione riconduce il procedimento che si è in precedenza svolto con forme e caratteristiche speciali, entro i binari del processo ordinario di cognizione.
Tale è il senso dell’art. 645 c.p.c. 2° comma, da cui ne deriva che le parti si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, mentre sotto il profilo formale, il decreto ingiuntivo rimane come punto di riferimento della pronunzia che chiude il giudizio di primo grado, nel quale l’attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.( Cass. N° 4286/94).
Invero, la pronunzia del decreto ingiuntivo inverte solo l’onere dell’instaurazione dell’effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice ed in particolare senza invertire l’onere della prova, per il quale vigono le regole generali.
Il tutto in funzione di un giudizio che investe il merito della pretesa del creditore senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria (Cass. N° 7892/94).
Il merito della pretesa, tuttavia, per le ragioni che di seguito si espongono, non sarà esaminato, sussistendo il limite del giudicato dell’ordinanza di convalida dell’intimazione di sfratto per morosità di cui all’art. 663 c.p.c.
Come predetto, l’opposizione de quo, è esperita avverso un decreto ingiuntivo cumulativamente richiesto dall’intimante in sede di citazione per la convalida di sfratto ai sensi dell’art. 658 c.p.c. Il giudice previa convalida dell’intimazione, ha emesso successivamente il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed insoluti. Entrambi i provvedimenti sono idonei a passare in giudicato, sebbene sulla base di diversi regimi giuridici, il che implica la necessità di approfondire il coordinamento tra l’ordinanza di convalida di sfratto ed il decreto ingiuntivo. Invero, l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, è già definitiva ed immutabile (salva l'opposizione tardiva), mentre il decreto lo diviene solo se non opposto nel termine (in tal senso l’art. 664 c.p.c. comma terzo che richiama gli articoli in tema di decreto ingiuntivo).L'unica norma sul tema da approfondire, è quella contenuta nell'ult. co. dell’art. 664 c.p.c. ”l'accoglimento dell'opposizione non può incidere sull'avvenuta risoluzione del contratto”, disposta con efficacia di giudicato dall'ordinanza di convalida. La dottrina e la giurisprudenza non hanno interpretato unanimemente tale disposizione. Invero, si afferma che l'ordinanza farebbe stato solo sull'esistenza del rapporto, sulla qualità di locatore e conduttore nonché sull'intervenuta risoluzione mentre resterebbe libera ogni valutazione sia sull'an che sul quantum debeatur dell'obbligazione oggetto dell'ingiunzione. Secondo, altri, ancora, l'intimato opponente non potrebbe rimettere in discussione neanche l'ammontare del debito come indicato nell'atto di intimazione Tale ultima interpretazione la si ricava per un argomento desumibile a contrario dall’art. 669 c.p.c. se, quando il decreto ingiuntivo non è richiesto contestualmente alla convalida, l'accoglimento di quest'ultima lascia "impregiudicata" ogni questione relativa ai canoni. Con la conseguenza che nell'ipotesi in esame di cumulo delle domande, la convalida dovrebbe "fare stato" lasciando poco se non alcuno spazio all'utilità dell'opposizione. Infatti, maggiore è l'ampiezza del giudicato ricollegabile alla convalida minori sono i possibili motivi di opposizione. La giurisprudenza più datata, ha sancito il principio secondo cui il giudicato nascente dalla convalida "copre" soltanto l'esistenza del rapporto di locazione, la qualità di locatore e conduttore e l'intervenuta risoluzione del contratto, ma non la sussistenza dell'obbligazione relativa ai canoni ed il suo ammontare (Cass. 2182 del 1972), mentre recentemente, mutando il proprio indirizzo, si è sostenuto che la convalida di sfratto per morosità una volta divenuta inoppugnabile acquisti l’efficacia di giudicato c.d. ampia, ovvero ricopra l'esistenza del contratto di locazione, del credito per il pagamento dei canoni, l'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'uno o dell'altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio (Cass. 8013 del 2009). Il Tribunale ritiene di sposare l’ultimo dei suddetti orientamenti, nel senso di riconoscere all’ordinanza di convalida passata in giudicato una portata ampia, di contenente a contenuto, rispetto l’oggetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Invero, il procedimento sommario della convalida dell’intimazione di sfratto, ormai, secondo la costante giurisprudenza e dottrina maggioritaria, ha natura giurisdizionale e contenziosa, perché espressione dell’esercizio della giurisdizione nelle forme speciali. Altro non è quindi, che l’esercizio di un’azione di cognizione che nella specie è volta all’ottenimento di una sentenza costitutiva di risoluzione per inadempimento.L’accertamento dell’inadempimento, presupposto della risoluzione, implica necessariamente, accertamento del mancato pagamento dei canoni nel loro importo contrattuale. Tale accertamento è altresì il presupposto dell’emissione del decreto ingiuntivo richiesto cumulativamente con l’intimazione di sfratto per morosità. Ne consegue allora, che il fatto storico, mancato pagamento del canone, rileva sia per la pronunzia costitutiva di risoluzione (nel giudizio di convalida) sia per la pronunzia del decreto ingiuntivo. Una volta però che l’ordinanza di convalida diventi immodificabile, il giudicato non può non limitare anche l’accertamento del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato dall’accertamento del fatto storico “mancato pagamento di n.x canoni di locazione ”. Tale consideraizione è avvalorata dalla già richiamata norma di cui all'art 669 c.p.c. laddove, nel riferirsi all'ipotesi del decreto ingiuntivo richiesto separatamente alla convalida dell'intimazione, sancisce espressamente che l'accoglimento di quest'ultima lascia "impregiudicata" ogni questione relativa ai canoni, dovendosi dedurre che nel caso inverso (ovevro la fattispecie di cui si discute, cumulo dell'intimazione e richiesta di pagamento dei canoni) la questione relativa ai canoni è “pregiudicata”, nel senso che vi è il limite del giudicato. Né tale considerazione, implica lo svilimento del rimedio dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ciò perché potrà farsi sempre valere la sussistenza di fatti estintivi, modificativi, sopravvenuti alla emissione dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Le predette considerazioni implicano il rigetto dell’opposizione de quo, in quanto inammissibile perché volta ad introdurre fatti impeditivi – estintivi del credito azionato, che si sarebbero potuti dedurre nel giudizio di convalida dell’intimazione di sfratto (inadempimento del locatore e corrispettività della prestazione del pagamento dei canoni).
Quanto alle spese di lite, infine, le stesse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, a carico di XXX.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 66 del 2007, così provvede: 1) dichiara inammissibile l’opposizione; 3) 2. condanna XXX, al pagamento in favore di YYY al pagamento della somma complessiva di € 1344,00 di cui € 800,00 per onorari, 544,00 per diritti, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Marano di Napoli, il 7.6.2011
Il Giudice Diego Ragozini
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