Ai sensi dell' articolo 5, comma 1 dlgs.28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia condominiale,l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L' improcedibilità deve essere eccepità dal covenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice,non oltre la prima udienza. In materia di locazione, ex articolo 5, nei procedimenti per la convalida di licenza o sfratto, l'obligatorietà della mediazione è esclusa fino al mutamento del rito di cui all' articolo 667 c.p.c. All' udienza con cui il giudice dispone il mutamento del rito,ivita le parti alla mediazione obligatoria. Alla successiva udienza, nel caso di mancato avvio della procedura di mediazione, il giudice, preso atto dell' inerzia delle parti ad atttivare la procedura di mediazione, dichiara l'improcedibilità della domanda condannando al pagamento delle spese di causa l'intimante inerte.