Coniuge in comunione dei beni può locare immobile senza il consenso dell'altro Tribunale Cremona, sentenza 14.02.2013
Tribunale Cremona, sentenza 14.02.2013
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 596 volte dal 22/04/2013
Il Tribunale di Cremona ha respinto la domanda della moglie, sia perché non ha ritenuto la concessione in locazione degli immobili, atto di straordinaria amministrazione, in quanto il bene non era uscito dal patrimonio comune, sia perché l’art. 184 c.c. non prevede l’inefficacia e l’invalidità degli atti, ma l’annullabilità, con azione da esercitarsi entro l’anno. Secondo la sentenza n. 11135/2012 della Corte di Cassazione, resa a sezioni unite, in caso di comunione ordinaria, la concessione in locazione di un immobile da parte di un comproprietario senza il consenso dell'altro, può essere assimilata alla figura della gestione d'affari altrui. (da altalex)
Tribunale di Cremona
Sentenza 14 febbraio 2013
N. 2005/2010 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
In persona del Dott. Giulio Borella, all'udienza del 14.02.2013, all'esito della camera di consiglio, ad ore 16,00, assenti le parti,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
C. M., ricorrente, con L'avv. Claudio Tampelli del foro di Cremona, presso cui è elettivamente domiciliata
Contro
L. C., PASTICCERIA L. C. S.N.C. DI L. C. & C., resistente, in persona del l.r.p.t., con l’Avv. Marco Gamba del foro di Cremona, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
Oggetto
Affitto d'azienda - rilascio - pagamento somme
CONCLUSIONI
Ricorrente: come
Resistente:
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.09.2010 C. M. conveniva avanti all'intestato Tribunale il marito L. C. e la Snc Pasticceria L. C. & C., onde sentirli condannare, previo annullamento del contratto di locazione commerciale tra gli stessi intercorso, all'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento al risarcimento per occupazione sine titulo.
Allegava di essere coniugata in regime di comunione dei beni con L. C.; di essere comproprietaria col marito di alcuni immobili in Vescovato, tra cui un negozio, un laboratorio, un appartamento e un'autorimessa; che nel negozio e nel laboratorio operava la Pasticceria L., impresa familiare che l'aveva vista quale coadiuvante; che nel 2009 ella aveva depositato ricorso per separazione dal marito; che contestualmente questi aveva cessato la ditta individuale, cedendone l'azienda alla neocostituita Pasticceria L. di L. C. & C. Snc, soci lo stesso L. C. e il figlio C.; che il 17.11.2009 L. C., senza il consenso della ricorrente, aveva locato alla neocostituita pasticceria il negozio e il laboratorio, per il canone di euro 1.000,00 mensili; che la C. aveva manifestato dissenso a tale locazione e aveva trattenuto quindi gli assegni di euro 500,00 mensilmente inviatigli quale indennità di occupazione in acconto.
Concludeva che il contratto doveva ritenersi annullabile ex art. 184 c.p.c. e ne chiedeva l'annullamento, con condanna al rilascio e al risarcimento per occupazione sine titulo.
Si costituivano i resistenti, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese.
All'udienza del 14.02.2013 la causa viene discussa e decisa come segue.
MOTIVAZIONE
La domanda va rigettata.
La miglior dottrina ritiene che l'annullabilità degli atti di straordinaria amministrazione compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro, richiesto dall'art. 184 c.c., si applica solo agli atti di disposizione, ossia agli atti che comportino la fuoriuscita di un bene dal patrimonio familiare, non invece ai contratti che ne costituiscano modalità di gestione.
In questi casi il contratto rimarrebbe valido, rimanendo il coniuge non previamente consultato unicamente legittimato a richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.
Tale dottrina deve ritenersi preferibile a quella prodotta dalla difesa della ricorrente in sede di discussione, come si evincerebbe dall'accenno contenuto nell'art. 184 c.c., laddove l'atto riguardi beni mobili non registrati, all'obbligo per il coniuge che ha posto in essere l'atto di mala gestio di ricostituire la comunione o pagare l'equivalente del bene, forme di reintegrazione del patrimonio familiare che sembrano presupporre che il bene non ne faccia più parte.
A dire il vero può persino dubitarsi che la stipulazione di un contratto di locazione infranovennale di un immobile facente parte della comunione legale costituisca atto di straordinaria amministrazione, necessitante del consenso di entrambi i coniugi (in tal senso parrebbe anche Cass. 25984/2008).
Tutt’al più altra parte della dottrina aveva ritenuto che la sanzione, per tali atti, fosse l’inefficacia, per difetto di legittimazione a disporre, come in genere per gli atti di disposizione di un bene comune non compiuto da entrambi i comproprietari.
Ma di recente anche tale ricostruzione è stata superata dalla giurisprudenza.
In tal senso va infatti richiamata la recente sentenza n. 11135/2012, con la quale la Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, ha autorevolmente affermato che – in caso di comunione ordinaria - la concessione in locazione di un immobile da parte di un comproprietario senza il consenso dell'altro (e sempre che non vi sia espresso preventivo dissenso, nel caso non provato), costituisce gestione d'affari, nella specie, in base alle argomentazioni spese dal resistente L. C., da reputarsi quale gestione d'affari rappresentativa.
Il contratto di locazione oggetto di causa è dunque perfettamente valido ed efficace.
La Sig.ra C. potrà, se lo ritiene, agire per il risarcimento dei danni, qualora ritenga che vi siano estremi di mala gestio nella gestione del marito (ad es. è stato paventato che il canone di locazione sarebbe di favore, inferiore a quello di mercato), oppure di conflitto di interessi o frode a proprio danno.
Domande che però non sono state espressamente proposte in questa sede, malgrado ne siano stati accennati gli estremi.
Rilevato che la dottrina appare divisa sulla questione oggetto di lite e la sentenza delle SS.UU. è successiva alla proposizione del ricorso, si ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, ogni avversa istanza e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, rigetta la domanda.
Compensa le spese.
Sentenza letta in udienza, all'esito della camera di consiglio, ad ore 16,00, assenti le parti.
Cremona, 14.02.2013.
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