Cane abbaia di continuo? Sì al recesso del contratto di locazione
Cassazione civile, sezione III, sentenza 30.05.2014 n° 12291
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che i gravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 4 e 27, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione. (Cass. 10 dicembre 1996, n. 10980, cfr. Cass. 260-91; Cass. 11466-92; Cass. 1098-94 Cass. 8-3- 2007 n. 5328). 3. Come affermato dalla Corte d'appello, in presenza di molestie di fatto, in base all'art. 1895 c.c., il conduttore ha la facoltà di agire personalmente contro il terzo, ma tale previsione non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica sul rilievo che costringere il conduttore a continuare ad detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo, che è una sua facoltà e non un obbligo, è manifestamente contrario al quadro normativo teso ad ampliare i poteri del conduttore ,mentre anche il locatore ha un'azione autonoma nei confronti del terzo dell'eventuale pregiudizio economico subito.
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 30 maggio 2014, n. 12291
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20805-2008 proposto da:
SAN FRANCESCO SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V. MUGGIA 21, presso lo studio dell'avvocato RENDINA SIMONA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI NARDO SERGIO, ANTONELLA DI NARDO, PALA GIUSEPPE giusta procura speciale del Dott. Notaio FILIPPO CALARCO, in BERGAMO 21/3/2014, REP. n. 51.383;
- ricorrente -
contro
S.E.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 389/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/05/2007, R.G.N. 1953/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato SIMONA RENDINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
S.E. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo con cui le era stato intimato di pagare la somma di Euro 3.285,35, oltre a interessi e spese, in favore della S. Francesco Srl, per canoni di locazione insoluti.
La ricorrente ha eccepito di aver validamente esperito il recesso ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 4 per gravi motivi consistenti nel disturbo arrecatole dal continuo abbaiare di un cane di proprietà dell'inquilino del piano sovrastante; chiedeva quindi di dichiararsi risolto il contratto di locazione a far data dal 1.04.04 senza nulla più dovere. Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto valido il recesso esercitato dall'opponente ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 28-5-2007, ha confermato la sentenza di primo grado.
Propone ricorso la S. Francesco Srl con un motivo. Non presenta difese l'intimata.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la società ricorrente denunzia violazione artt. 1575 e 1585 c.c. ed erronea applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 4.
Sostiene la ricorrente che i gravi motivi legittimanti il recesso dal contratto di locazione non possono mai essere costituiti dal fatto illecito del terzo; in tal caso il legislatore ha previsto che il conduttore possa agire direttamente contro l'autore del fatto illecito, ma non ha previsto in alcun modo che il conduttore possa recedere semplicemente dal contratto.
Nel caso di specie, in violazione dell'ordinaria diligenza, la conduttrice non si è rivolta all'autorità giudiziaria competente e non ha chiesto la cessazione delle molestie di fatto. Tale comportamento, secondo l'assunto della ricorrente, equivale ad aver dato causa al motivo stesso. 2. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che i gravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 4 e 27, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione. (Cass. 10 dicembre 1996, n. 10980, cfr. Cass. 260-91; Cass. 11466-92; Cass. 1098-94 Cass. 8-3- 2007 n. 5328).
3. Come affermato dalla Corte d'appello, in presenza di molestie di fatto, in base all'art. 1895 c.c., il conduttore ha la facoltà di agire personalmente contro il terzo, ma tale previsione non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica sul rilievo che costringere il conduttore a continuare ad detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo, che è una sua facoltà e non un obbligo, è manifestamente contrario al quadro normativo teso ad ampliare i poteri del conduttore ,mentre anche il locatore ha un'azione autonoma nei confronti del terzo dell'eventuale pregiudizio economico subito.
4. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi di diritto, rilevando che la dismissione della detenzione dell'immobile non era dipesa da arbitraria volontà del conduttore, ma da esigenze esterne, costituite dal continuo abbaiare del cane, che aveva arrecato pregiudizio alla salute della signora S., provato dalla testimonianza del coniuge e del suo medico curante.
5. Ha ritenuto che le condizioni di stress indotte dal disturbo alla quiete e al riposo notturno, con precise ripercussioni alla salute pacificamente sopravvenute rispetto all'inizio del rapporto di locazione, rendessero oltremodo gravosa, se non intollerabile la prosecuzione del rapporto locatizio per causa indipendente dalla volontà del conduttore.
6. Il motivo è quindi infondato sotto il profilo dell'assunta violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 27, comma 8.
6.1. Diventa poi una questione che attiene alla motivazione della sentenza se effettivamente nella fattispecie sussistessero i requisiti della sopravvenienza ed imprevedibilità dei gravi motivi e se gli stessi fossero stati determinati da un fattore esterno. Sotto questo profilo, il motivo di ricorso non presenta censure. Nulla spese stante l'assenza dell'intimato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014
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