In tema di recesso del conduttore, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma della legge n. 392 del 1978 (Equo canone), nell'ipotesi di sopravvenuto andamento della congiuntura economica favorevole all'attività di impresa, che comporti la necessità di ampliare la struttura aziendale sì da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo, non è sufficiente l'unilaterale valutazione del conduttore circa la propria convenienza a lasciare l'immobile locatogli, a seguito della sopravvenuta restituzione, in suo favore, del possesso di locali, più grandi, di sua proprietà. Ed infatti, la gravosità della persistenza del rapporto locativo deve essere valutata oggettivamente ed in concreto, tenendo conto da una parte della dimensione e delle caratteristiche sia dell'immobile locato che del nuovo locale e, dall'altra parte, delle sopravvenute esigenze di produzione e di commercio dell'azienda. Ne consegue che il Giudice non può limitarsi a considerare un aumento del fatturato aziendale o un aumento del personale dipendente, essendo questi indizi di per sé utili ma non sufficienti al fine propostosi, dovendo, invero verificare, sulla base delle prove raccolte (il cui onere spetta al conduttore recedente) se nello specifico ed in concreto le caratteristiche dell'immobile locato siano divenute inadeguate alla accresciuta dimensione dell'azienda, sì da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la prosecuzione del rapporto locativo.