La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il conduttore di immobile adibito a locazione ad uso non abitativo, per esempio commerciale, abbia esercitato il diritto di riscatto, non è più tenuto al pagamento dei canoni di locazione. Nel caso di specie il proprietario dell'immobile aveva sostanzialmente ignorato l'esercizio del detto diritto da parte del suo inquilino ed aveva venduto ad un terzo l'immobile stesso, pretendendo nel frattempo appunto i canoni di locazione. Ecco comunque la massima . "Il conduttore di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, il quale abbia esercitato, con esito positivo, il diritto di riscatto del bene alienato ad un terzo in violazione del suo diritto di prelazione, ed abbia continuato anche dopo l'alienazione a detenere l'immobile in forza di contratto di locazione, è tenuto alla corresponsione, in favore del proprietario, unicamente del prezzo di acquisto, e non anche dei canoni di locazione fino alla data in cui la sentenza di retratto sia divenuta efficace in virtù dell'integrale pagamento del corrispettivo.< L'esercizio del diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978 (Equo canone) a favore del conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso dall'abitazione, pretermesso nel caso di vendita del bene locato, ha come effetto la sostituzione ex tunc del titolare del diritto di riscatto al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. La pronuncia che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore è, dunque, di mero accertamento del già avvenuto trasferimento".