Nella specie lo scontro verbale, avvenuto tra il lavoratore e il suo diretto superiore, che ha dato vita al licenziamento, appariva come una comprensibile, seppure censurabile, reazione del primo all'attività di provocazione posta in essere dalla direzione aziendale in suo danno ed in particolare dal predetto superiore. Di conseguenza, è illegittimo il licenziamento intimato dalla società al dipendente, con qualifica di quadro, e per questo è stata condannata la società a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.