Appare assolutamente corretta la decisione della Corte territoriale di ritenere che la sottoscrizione dei prospetti paga per quietanza non aveva valore confessorio e non poteva impedire alla lavoratrice di azionare le sue pretese retributive, non contenendo la suddetta sottoscrizione alcuna volontà abdicativa all'esercizio dei diritti, come riscontrata, peraltro, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'interrogatorio formale del primo grado di giudizio.