Il diritto al TFR sorge con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e dal quel momento può quindi esser azionato, quand'anche sussista controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni effettivamente spettanti e, quindi, sul suo ammontare; ove poi, in ordine alla determinazione delle retribuzioni, sia già in corso un procedimento giudiziale, la pendenza di tale controversia può, semmai, portare alla sospensione del giudizio specificamente