In una società democratica, deve essere garantito il diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell’operato altrui (anche del lavoratore), a patto che tale critica rispetti i limiti di continenza e non travalichi in una gratuita degradazione della persona oggetto di censura. E' evidente che sia spiacevole subire critiche in particolare se esse siano provenienti dal datore di lavoro o dal dirigente e se attengano alla prestazione lavorativa; ed è altrettanto notorio che la sensibilità del destinatario della censura può rimanere scalfita. Tuttavia, ciò non può significare che qualunque affermazione critica idonea a colpire l’amor proprio del lavoratore configuri illecito penalmente sanzionabile e civilmente risarcibile.