Se il dipendente si trova a lavorare in una situazione costante di stress a causa dei comportamenti ostili dei superiori, deve essergli risarcito il danno da straining, e non da mobbing, se trattasi di vessazioni saltuarie e prive del requisito della continuità. Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, come può accadere ad esempi in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti del lavoro. Cassazione sentenza n. 3291/2016. Gli avvocati dello studio WWW.MOLEGALE.IT con sede a Pistoia operano nel settore del diritto del lavoro, demansionamento, illeciti in materia di lavoro “nero”, regolarizzazione del rapporto di lavoro, tutela del lavoratore in caso di molestie sul lavoro, mobbing e straining nelle provincie di Pistoia, Pisa, Prato, Livorno, Lucca e Firenze?