E' vero che ogni singolo episodio di vessazione non rileva ai fini della configurabilità del “mobbing”, ma, in ogni caso il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di singoli episodi nei confronti del prestatore di lavoro anche nel caso in cui siano privi della unicità del disegno-intento persecutorio. Nell'ipotesi in cui, infatti, il dipendente chieda il risarcimento del danno (alla integrità psico - fisica) in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro (nonché dei colleghi) di natura vessatoria, il Giudice del merito, pur nella insussistenza (accertata) di un disegno persecutorio preciso ed idoneo ad unificare tutti i singoli episodi (quindi della configurabilità del mobbing) è tenuto a valutare se alcuni dei denunciati comportamenti (esaminati singolarmente ma sempre in correlazione agli altri), pur non essendo accomunati dallo stesso intento persecutorio, possano, di per sé, essere, comunque, considerati mortificanti e vessatori per il dipendente stesso e, quindi, come tali, ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro che, di conseguenza, sarà chiamato a rispondere degli stessi, nei limiti dei danni a lui imputabili.