a mente del citato art. 38 (oggi trasfuso, in una disposizione maggiormente analitica, nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 73), il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. La norma va letta tenendo presente la previsione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 5, esplicitamente richiamata dall'art. 38, la quale prende in considerazione le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici; in tal caso è prescritto che il datore di lavoro si assicuri che l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori all'uopo incaricati e che in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.