il presupposto in ordine alla possibilità, da parte del singolo datore di lavoro, di disdettare il contratto collettivo, è infondato; compete la possibilità di disdire il contratto collettivo esclusivamente alle parti stipulanti, ossia alle organizzazioni sindacali e datoriali, che di norma disciplinano pure le conseguenze della disdetta Non è confiugrabile una disdetta dal contratto collettivo, invocando il criterio civilistico della onerosità sopravvenuta .