Considerato che il contratto collettivo parifica all'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento, deve ritenersi non rispettosa del principio di proporzione la decisione del datore di lavoro di applicare la più grave delle sanzioni disciplinari, tale da privare dei mezzi di sostentamento il lavoratore e la sua famiglia, l'uso, contro il diretto superiore, di parole offensive e volgari da parte del lavoratore che si ritenga vittima di una maliziosa delazione, senza contestare i poteri dello stesso superiore e senza rifiutare la prestazione lavorativa che invece costituisce insubordinazione lieve.