Formazione in medicina in generale e attività lavorativa: c'è incompatibilità?
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T.A.R. Puglia - Bari - Sentenza 29 Giugno 2017 , n. 748
Anche l'incarico presso il servizio di Emergenza sanitaria rientra, a prescindere se lavoro subordinato o autonomo, nell'art. 3 della L. n. 401/2000 - che riconosce ai medici ammessi in soprannumero e senza borsa di studio la possibilità di svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Anche l'incarico presso il servizio di Emergenza sanitaria rientra, a prescindere se lavoro subordinato o autonomo, nell'art. 3 della L. n. 401/2000 - che riconosce ai medici ammessi in soprannumero e senza borsa di studio la possibilità di svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
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N. 748/2017 Reg. Prov. Coll.N. 1402 Reg. Ric.ANNO 2010REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1402 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:C. A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio V. Petruzzi, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;controRegione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stella Biallo, Adriana Shiroka, domiciliata ai sensi di legge, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;Commissione Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2007/2010;nei confronti diR. E., rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Balducci, domiciliata ai sensi di legge, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;per l'annullamento- della nota prot. n.AOO_151 (protocollo in uscita del 23.4.2010-0004692, successivamente pervenuta) con cui la Regione Puglia ha concluso il procedimento amministrativo di verifica della posizione della dott.ssa R. E. in ordine alla frequenza di quest'ultima al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2007-2010;- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti;e con motivi aggiunti depositati il 3 agosto 2011:- del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale rilasciato alla dott.ssa R. E. a conclusione del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2007 - 2010 di cui alla D.G.R. Puglia n. 712 del 28.5.2007;- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi tuti gli atti già impugnati con il ricorso principale;e con motivi aggiunti depositati in data 3 giugno 2013:la determinazione regionale avente ad oggetto l'approvazione definitiva della graduatoria regionale di medicina generale per l'anno 2012 nella parte in cui riconosce in capo alla controinteressata il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale;nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi tuti gli atti già impugnati con il ricorso principale;Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di R. E.;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Pinto, su delega dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani, avv. Marina Altamura, su delega dell'avv. Adriana Shiroka e avv. Filippo Giorgio, su delega dell'avv. Pierluigi Balducci;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO E DIRITTO1 - Con il gravame indicato in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Lecce, (successivamente incardinato presso la sede di Bari) la nota con cui la Regione Puglia ha concluso il procedimento amministrativo di verifica della posizione della dott.ssa R. E. in ordine alla frequenza di quest'ultima al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2007-2010.Avverso l'atto impugnato parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità per violazione ed errata interpretazione dell'art. 3 della l. n. 401 del 29.12.2000 e dell'art. 24 del d.lgs. n. 369 del 17.8.1999, eccesso di potere, erronea presupposizione in fatto e in diritto, perplessità e contraddittorietà della motivazione e dell'azione amministrativa e ingiustizia manifesta.La Regione Puglia si è costituita in giudizio sollevando preliminarmente l'eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell'atto approvativo della graduatoria finale di merito, per titoli, per l'ammissione in soprannumero al corso di Medicina generale nonché l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in mancanza di una lesione concreta e attuale; e comunque chiedendone, nel merito, il rigetto perché infondato.Anche la controinteressata, dott.ssa R. E., si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale interna del T.A.R. adito in quanto la sede legale dell'Ente convenuto era situata a Bari e perché il provvedimento della Regione Puglia aveva un'incidenza sull'intero territorio regionale; ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse atteso che la dott.ssa C. A. non aveva presentato alcuna domanda per partecipare al corso di formazione specifica in Medicina generale, né domanda per le zone territoriali c.d. carenti, nonché per omessa impugnativa di atto presupposto lesivo.In data 3 agosto 2011, parte ricorrente ha depositato un primo ricorso per motivi aggiunti avverso il diploma di formazione specifica in Medicina generale rilasciato alla dott.ssa R. E.; e, in data 3 giugno 2013, un secondo ricorso per motivi aggiunti avverso la determinazione regionale avente ad oggetto l'approvazione definitiva della graduatoria regionale di medicina generale per l'anno 2012 nella parte in cui riconosce in capo alla controinteressata il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale.In prossimità dell'udienza pubblica per la discussione del merito, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.All'udienza pubblica del 21 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.2. - Il Collegio ritiene opportuno procedere ad una breve sintesi dei fatti che hanno preceduto la controversia in esame.La ricorrente riferisce di essere medico in servizio a tempo indeterminato presso l'U.O. 118 dell'A.S.L. di Lecce e di essere collocata alla 499^ posizione (con punti 28,40) nella graduatoria definitiva 2008, utile per il conferimento di incarichi di Medicina generale e Guardia medica.Continua evidenziando che la controinteressata, dott.ssa R. E., risultava parimenti medico in servizio a tempo indeterminato nella U.O. 118 dell'A.S.L. di Lecce (segnatamente al Seus 118 di Copertino, con 38 ore settimanali dal 1 marzo 2005), collocata nella graduatoria per gli incarichi di Medicina generale alla 695^ posizione (con punti 24,60).La ricorrente afferma, quindi, che la controinteressata, contestualmente allo svolgimento della propria attività lavorativa a tempo indeterminato, risultava altresì frequentante, sia pur in soprannumero, al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2007 -2010.Venuta a conoscenza di tale circostanza, con nota del 27.5.2009, la ricorrente stessa rappresentava al Direttore della scuola di formazione per la Provincia di Lecce ed al Direttore generale dell'A.S.L. di Lecce tale situazione, ritenuta dalla stessa illegittima; situazione che, una volta conseguito il titolo, avrebbe permesso alla controinteressata di ottenere un maggior punteggio nella citata graduatoria per gli incarichi nella medicina generale, superando così la ricorrente.Successivamente, non avendo ricevuto alcun formale riscontro, la ricorrente notificava all'A.S.L. di Lecce e alla Scuola di formazione specifica in Medicina generale per la Provincia di Lecce rituale atto di significazione e diffida onde ottenere quanto in precedenza richiesto.La Regione Puglia, dopo alcuni solleciti, rispondeva alla ricorrente, con nota oggetto della presente impugnazione, affermando che "a tutt'oggi, nei confronti della Dr.ssa R. E., nessuna segnalazione di assenteismo dalle lezioni teoriche e pratiche è mai pervenuta agli scriventi, da parte degli organi deputati al regolare svolgimento del Corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale 2007-2010".3. - Ciò premesso il Collegio, per ragioni di economia processuale, ritiene che possa prescindersi dalla valutazione delle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità sollevate dall'Amministrazione regionale e dalla controinteressata, stante l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.4.- Con un unico motivo di gravame la ricorrente sostiene che il corso triennale di formazione specifica in medicina generale, essendo prevista una frequenza obbligatoria a tempo pieno, sarebbe inconciliabile con lo svolgimento di altre attività, tanto più con incarichi lavorativi a tempo indeterminato come quello della controinteressata.Inoltre, la ricorrente ritiene che l'art. 2 della l. n. 401 del 2000 non sia applicabile alla controinteressata, non svolgendo quest'ultima attività libero - professionale, come si evincerebbe anche dagli accordi di categoria nazionali che, per i medici in servizio presso l'U.O. territoriale 118, farebbero riferimento ad incarichi a tempo indeterminato e non a prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa.5. - In merito il Collegio osserva che l'art. 3 della l. 401 del 2000 - che riconosce ai medici ammessi in soprannumero e senza borsa di studio (come il caso della dott.ssa R. E.) la possibilità di svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi - è stato costantemente interpretato in modo estensivo, alla luce della ratio della norma stessa (sull'applicabilità della norma in questione ai medici con incarico di attività specialistica ambulatoriale interna cfr. T.A.R. Liguria, 22 marzo 2017, n. 236; o ai medici che svolgevano attività di "guardia medica notturna e festiva" cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11 marzo 2015, n. 1478).Come è stato osservato, infatti, la ratio della norma de qua è quella di "...controbilanciare la mancata previsione della borsa di studio nel contesto di un sistema che chiede comunque ai partecipanti al corso (ancorché soprannumerari) di prestare una certa attività lavorativa (non retribuita) nell'ambito del corso di formazione. Si tratta dunque di una disposizione ispirata a finalità equitative in favore di soggetti che svolgono senza retribuzione un'attività almeno in parte utile al servizio sanitario pubblico (Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-06-2012, n. 3549; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 13-02-2013, n. 892; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 12-09-2013, n. 4259)" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 11 marzo 2015, n. 1478; sul punto, di recente, anche T.A.R. Liguria, 22 marzo 2017, n. 236).Alla luce della ratio della norma di che trattasi, il Collegio ritiene che anche l'incarico presso il servizio di Emergenza sanitaria e territoriale 118 rientri in linea astratta nella suddetta norma, a prescindere dalla sua qualificazione di lavoro subordinato o autonomo (si evidenzia, in ogni caso, che l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, del 23 marzo 2005, prevede che la Regione, per l'espletamento del servizio di emergenza sanitaria territoriale, si avvalga di "personale medico convenzionato", utilizzando "medici incaricati"), dovendosi conseguentemente verificare se in concreto l'attività espletata sia stata di fatto "incompatibile" con la frequentazione del corso; e la compatibilità, nel caso di specie, è stata in concreto riconosciuta dall'Amministrazione regionale.Infatti, nella nota impugnata, come più volte evidenziato, si legge: "a tutt'oggi, nei confronti della Dr.ssa R. E., nessuna segnalazione di assenteismo dalle lezioni teoriche e pratiche è mai pervenuta agli scriventi, da parte degli organi deputati al regolare svolgimento del Corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale 2007-2010".In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti (con i quali sostanzialmente si ripropongono, nei confronti degli atti oggetto di impugnazione, le stesse censure sollevate con il ricorso principale) debbono essere respinti perché infondati.La peculiarità della materia oggetto della presente controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati: IL PRESIDENTE FFGiacinta SerlengaL'ESTENSOREFlavia RissoIL REFERENDARIOMaria Colagrande Depositata in Segreteria il 29 giugno 2017
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