GIUDIZIO DI CONTI - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Se è lecito indicare nelle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale il nominativo di un pubblico dipendente nei cui confronti è stato disposto un pignoramento dello stipendio, in virtù dell'art. 183 de T.U. Enti Locali che prevede, per l'adozione degli impegni di spesa che debba essere specificata, oltre alla somma da pagare ed al soggetto creditore, anche la ragione di tale impegno, non è di certo rispettoso dei criteri di pertinenza e proporzionalità di cui all'art. 9 della legge n. 675 del 1996, il riportare i dati personali del dipendente in questione in un avviso di convocazione del Consiglio comunale e, specificatamente, nella voce dell'ordine del giorno concernente il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Ed infatti, in tale caso, è sufficiente il solo riferimento all'oggetto ed al numero della sentenza di esecuzione, la cui indicazione è necessaria per il riconoscimento del predetto debito, in ossequio all'art. 10, comma 1, del T.U. Enti Locali che prevede il bilanciamento dell'esigenza di trasparenza e pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale con quella connessa alla loro diffusione con pericolo di pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Cass. civ., Sez. V, 20 luglio 2012, n. 12643