Con il parere n. 10395 del 1° marzo 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è pronunciato sulla corretta applicazione delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare, sul disposto del comma 1. Il parere è stato richiesto dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in merito all’esatta portata applicativa dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e in particolare sulle prerogative datoriali dell’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato al trasferimento presso altra amministrazione. “La lettura che a parere dello scrivente occorre dare al comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 – si legge nel parere – è quella secondo cui il trasferimento per mobilità è disposto dal titolare dell’ufficio competente, secondo l’organizzazione definita dalla singola amministrazione, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il personale da trasferire è assegnato, nonché previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il personale da trasferire sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.