Conseguenze in caso di violazione dell'obbligo di riversamento delle somme indebitamente percepite per incarichi extraistituzionali, non autorizzati e non conse
Commentatore
super esperto
.
Corte dei Conti - Regione Sicilia - Sez. Giurisdizionale d'Appello - Sentenza 28.11. 2017 , n. 149
Il dipendente inadempiente all'obbligo di riversamento delle somme indebitamente percepite per incarichi extraistituzionali non autorizzati e non consentiti potrà essere sottoposto, sia ad un'azione ordinaria di recupero da parte dell'amministrazione di appartenenza, sia all'azione di responsabilità, il cui esercizio compete esclusivamente alla Procura della Corte dei conti.
Il dipendente inadempiente all'obbligo di riversamento delle somme indebitamente percepite per incarichi extraistituzionali non autorizzati e non consentiti potrà essere sottoposto, sia ad un'azione ordinaria di recupero da parte dell'amministrazione di appartenenza, sia all'azione di responsabilità, il cui esercizio compete esclusivamente alla Procura della Corte dei conti.
- Leggi la sentenza -
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOCORTE DEI CONTISEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANAcomposta dai magistrati:dott. Giovanni Coppola - Presidente -dott. Vincenzo Lo Presti - Consigliere -dott. Tommaso Brancato - Consigliere relatore -dott. Valter Camillo Del Rosario - Consigliere -dott. Guido Petrigni - Consigliere -ha pronunciato la seguenteSENTENZA n. 149 /A/2017nei giudizi di appello in materia di responsabilità, riuniti ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, iscritti nel registro di Segreteria al:n. 5743/R promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di F. A., elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avvocato Alessandro Finazzo, in via Noto n. 12;n. 5790/R promosso, in via incidentale, da F. A., ...omissis..., ed elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avvocato Alessandro Finazzo, in via Noto n. 12, che lo rappresenta e difende;n. 5827/R promosso, in via incidentale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via de Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;per la riformadella sentenza n. 748/2016, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 11 maggio 2016, depositata il 27 ottobre 2016.Visti tutti gli atti e documenti di causa;Uditi, alla pubblica udienza del 10 ottobre 2017, il relatore, consigliere Tommaso Brancato, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Pino Zingale, l'avvocato Alessandro Finazzo, difensore di F. A. e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella persona dell'avvocato Fabio Caserta, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.RITENUTO IN FATTOF. A., insegnante di ruolo presso la scuola di Fiumicino e, in passato, in servizio, fino al 31 agosto 2013, nell'ambito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, proponeva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento disposta con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia (prot. n. 7050 del 21 maggio 2015), impugnando gli "atti di costituzione in mora notificati al ricorrente e richiamati nel predetto impugnato provvedimento" e "ogni altro atto o provvedimento anche implicitamente presupposto, connesso o consequenziale". Il medesimo F. A., nel contempo, chiedeva l'accertamento negativo di responsabilità in ordine ai fatti ed agli addebiti formulati dal menzionato Ufficio Scolastico.Da quanto esposto dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale, emergeva che l'Amministrazione scolastica -alla luce degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza per il periodo dal 2 febbraio 2010 al 28 febbraio 2012 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001- con il provvedimento impugnato innanzi alla Corte dei conti aveva intimato, ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge n. 639 del 1910, il pagamento delle somme percepite dal F. A. per attività extra istituzionale svolta, senza autorizzazione, retribuita per l'importo complessivo di euro 385.332,53, comprensivo di rivalutazione e interessi.Con sentenza n. 748/2016, la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul presupposto dell'affermata carenza di potere dell'Amministrazione ad emettere l'atto ingiuntivo, ha:- annullato il provvedimento n. 7050 del 21 maggio 2015 adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ritenuto illegittimo, "con salvezza degli effetti della richiesta di pagamento priva di efficacia esecutiva e senza pregiudizio per l'accertamento della sussistenza o meno degli elementi strutturali dell'illecito in un processo di responsabilità amministrativa ritualmente introdotto per iniziativa del Pubblico Ministero";- dichiarato "assorbita la domanda di accertamento negativo di responsabilità e ogni altra istanza o questione";- ordinato "la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, di copia della sentenza - quale notizia di danno- alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia".In particolare, il primo Giudice ha affermato che l'ingiunzione prevista dall'art. 2, comma 1, del r.d. n. 639 del 1910, non può essere adottata "allorquando la pubblica amministrazione vanti un credito derivante da (presunta) responsabilità amministrativa, come nel caso di specie" e il destinatario della stessa ingiunzione "invochi, avendone il diritto, tutela giudiziaria, impugnandola innanzi alla Corte dei conti, introducendo, così, un giudizio a istanza di parte ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 1038 del 1933".La responsabilità amministrativa, secondo quanto affermato dal Giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere accertata in questo caso attraverso l'ordinario processo contabile, introdotto dal PM, nel quale l'Amministrazione danneggiata avrebbe potuto, comunque, intervenire a sostegno delle ragioni dell'Organo inquirente.Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Procura generale.Il PM contestava la decisione del primo Giudice in ordine all'omesso scrutinio della domanda di accertamento negativo della responsabilità, dopo aver ritenuto la questione assorbita dalla pronuncia di annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa dall'Amministrazione scolastica.La stessa Procura ha sostenuto l'ammissibilità, nel caso in esame, dell'actio negatoria e della domanda riconvenzionale della Procura, richiamando il principio del c.d. giusto processo, nonché i principi di concentrazione e speditezza processuale, così come ricavabili dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), riaffermati anche dagli artt.3 e 4 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo n. 170 del 2016.Fatte queste premesse, il Procuratore generale ha osservato che "la Corte dei conti non è giudice della legittimità dell'atto, ma del rapporto e, quindi, l'eventuale sindacato sulla legittimità dell'atto amministrativo affermativo della responsabilità del ricorrente per actio negatoria non può costituire l'oggetto principale della domanda e della jurisdictio, ma solo un momento incidentale che deve necessariamente condurre all'esame nel merito del rapporto dedotto in giudizio e, quindi, all'accertamento o meno della effettiva responsabilità del ricorrente".Pertanto, il PM ha chiesto che fosse dichiarata infondata l'azione di accertamento negativo di responsabilità promossa dal F. A., con contestuale condanna, in via riconvenzionale, al pagamento della somma di euro 385.332,53 in favore del Ministero dell'istruzione.Il F. A. ha proposto appello incidentale, sostenendo, preliminarmente, il definitivo accertamento, per mancata impugnativa del PM sul punto, della carenza di potere dell'Amministrazione ad adottare l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639/1910 e della definitiva affermazione della giurisdizione della Corte dei conti.Ad avviso della difesa del F. A., infatti, la sentenza di primo grado, nell'affermare la giurisdizione del Giudice contabile, avrebbe riconosciuto l'inesistenza del provvedimento d'ingiunzione adottato in carenza di potere dell'Amministrazione.Da tale premessa, sempre secondo la difesa dell'appellato, le stesse conclusioni orali svolte in udienza di primo grado dalla Procura avrebbero dovuto considerarsi "tamquam non esset", dato che le stesse si "agganciavano ad un provvedimento dell'Amministrazione inesistente o nullo per incompetenza assoluta, in quanto emanato dall'Ufficio scolastico in materia sottratta alla competenza amministrativa e riservata ad un altro potere dello Stato (Procura contabile)".Il F. A., nel menzionare il contenuto della sentenza n. 29/2016 delle Sezioni unite della Cassazione, ha insistito sull'assenza di disposizioni per l'utilizzo, nella fattispecie, della procedura di cui al r.d. n. 639/1910, osservando che il richiamo all'art. 53, comma 7 bis, del d.lgs. n.165 del 2001, riportato nelle stesse premesse dell'atto ingiuntivo, individuava una riserva di legge in capo alla Procura contabile per l'avvio di azioni di recupero in questo ambito, escludendo, pertanto, il ricorso a modalità di accertamento di responsabilità ad opera di organi diversi dal PM.Come ulteriore motivo di appello incidentale, la difesa del F. A. deduceva la definitività, per omessa impugnativa sul punto da parte del PM, della pronuncia di parziale incompetenza territoriale della Procura contabile per la Regione siciliana, così come affermato nella sentenza del primo Giudice.Tale circostanza, ad avviso della difesa, avrebbe dimostrato l'illegittimità dell'ingiunzione per carenza dei caratteri della "certezza" e della "esigibilità", imprescindibilmente richiesti per l'eventuale emissione del titolo esecutivo di cui al R.D. n. 639/1910.Pertanto, il F. A. eccepiva l'improponibilità/inammissibilità dell'appello principale della Procura per carenza di interesse a ricorrere e, nel merito, l'infondatezza dei motivi esposti dalla Procura generale.Dall'altro canto, rilevava che la stessa Procura regionale, nel corso del giudizio di primo grado, aveva manifestato, di fatto, disinteresse per l'effettivo accertamento della responsabilità del convenuto, tanto da non aver depositato conclusioni scritte, limitandosi a sostenere oralmente durante l'udienza, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, chiedendo, in subordine, il rigetto della domanda di accertamento negativo.In data 23 maggio 2017, il Ministro dell'istruzione proponeva appello incidentale, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo l'annullamento e la riforma della sentenza n. 748/2016.Preliminarmente, la difesa erariale eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, evidenziando che il provvedimento gravato con l'originario ricorso era diretto a far valere un diritto di credito dell'Amministrazione, consistente nel riversamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, delle somme indebitamente percepite per incarichi non autorizzati e non consentiti, senza alcun riferimento all'azione di responsabilità ed ai relativi presupposti.La pretesa dell'Amministrazione, infatti, avrebbe trovato giustificazione nel disposto dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in forza del quale il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte in mancanza di autorizzazione dovevano essere versate, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto in entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.In altri termini, nel caso di specie, ad avviso della difesa erariale, sussisteva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto chiamata a giudicare su un atto di recupero di un credito e non per un'ipotesi di responsabilità amministrativa.Il F. A. depositava in data 18 settembre 2017 una memoria difensiva, con la quale ribadiva la sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile, stante il disposto dell'art. 53, comma 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede che "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti".Al riguardo, il F. A. ha richiamato il contenuto della sentenza n. 2/2017/QM delle Sezioni riunite della Corte dei conti.Per il resto, ha insistito sull'affermata nullità assoluta del provvedimento ingiuntivo di recupero adottato dall'Amministrazione e, di conseguenza, ha dedotto l'improponibilità dell'azione di accertamento negativo della responsabilità, così come richiesta dal PM, in quanto attività ontologicamente connessa con l'ingiunzione di pagamento, essendosi formato, tra l'altro, il giudicato in ordine all'inesistenza del medesimo provvedimento.La difesa del F. A., al fine di affermare l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, ha evidenziato il comportamento processuale tenuto dal PM, il quale, durante il giudizio di primo grado, si sarebbe limitato ad insistere sul difetto di giurisdizione, formulando, in sede di conclusioni orali, la domanda di accertamento di responsabilità, poi riproposta con il ricorso in appello.Ha sostenuto, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione formulata nell'appello incidentale dell'Ufficio scolastico, richiamando, sul punto il tenore letterale dell'art. 53, comma 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001.Per il resto, ha riproposto le argomentazioni già prospettate con l'appello incidentale.La Procura generale, in data 19 settembre 2017, ha depositato le proprie conclusioni, nelle quali ha premesso che l'omessa impugnativa della sentenza nella parte in cui annullava l'ordinanza-ingiunzione non poteva assumere rilevanza in ordine all'istanza di accertamento negativo di responsabilità.L'opposizione all'ingiunzione e la domanda di accertamento negativo della responsabilità, secondo il PM appellante, costituivano questioni del tutto autonome e l'autonomia dell'istanza di accertamento negativo era rafforzata dalla domanda in via riconvenzionale introdotta dalla stessa Procura.Per il resto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto di quello incidentale del F. A..All'odierna pubblica udienza, le parti presenti hanno illustrato e confermato gli atti scritti, insistendo sulle rispettive posizioni processuali.RITENUTO IN DIRITTOCome evidenziato nell'esposizione del fatto, il F. A., insegnante scolastico di ruolo, ha proposto ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.Con l'atto introduttivo del procedimento, in via subordinata, lo stesso ricorrente ha chiesto al Giudice contabile l'accertamento negativo di responsabilità in ordine alla contestazione, contenuta nel medesimo provvedimento impugnato, di aver svolto incarichi extraistituzionali senza autorizzazione e senza riversare i relativi compensi percepiti nel bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, così come previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.Il Giudice di primo grado ha disposto l'annullamento dell'ingiunzione, dichiarando, comunque, salvi gli "effetti della richiesta di pagamento priva di efficacia esecutiva e senza pregiudizio per l'accertamento della sussistenza o meno degli elementi strutturali dell'illecito in un processo di responsabilità amministrativa ritualmente introdotto per iniziativa del pubblico ministero".Di conseguenza, ha dichiarato "assorbita la domanda di accertamento negativo di responsabilità e ogni altra istanza o questione".L'oggetto del presente giudizio, pertanto, resta delimitato, da un lato, dalle statuizioni contenute nella pronuncia del primo Giudice e, dall'altro dalle eccezioni e domande formulate dalle parti con l'appello principale del PM e con le impugnative incidentali proposte dal medesimo F. A. e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.Va esaminato, in primo luogo, l'appello proposto dalla Procura Generale in relazione al capo della sentenza del primo Giudice contenente la dichiarazione di assorbimento della domanda di accertamento negativo, in considerazione dell'avvenuto contestuale annullamento dell'atto ingiuntivo di pagamento emesso dall'Amministrazione scolastica.Al riguardo, la difesa del F. A. ha evidenziato il fatto che lo stesso PM, nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe dimostrato disinteresse per l'effettivo accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto, omettendo di presentare, in quella sede, conclusioni scritte, per poi limitarsi, all'udienza di trattazione del ricorso, ad eccepire oralmente il difetto di giurisdizione del Giudice contabile e, solo in subordine, a chiedere il rigetto della domanda di accertamento negativo della responsabilità.Fatta questa premessa, il Collegio giudicante osserva che l'accertamento negativo di responsabilità amministrativa contabile, richiesta dal F. A. al fine di escludere proprie responsabilità e dal P.M. col fine opposto di vederla rigettata, incontra l'insormontabile ostacolo dell'inammissibilità.Infatti, ritiene questo Collegio che l'actio negatoria di responsabilità non possa trovare ingresso nel processo contabile se non come conseguenza del rigetto dell'azione positiva di responsabilità promossa dal P.M. contabile.Infatti, il codice di Giustizia Contabile disciplina in maniera compiuta e rigorosa l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile riservandola all'autonoma iniziativa del Pubblico Ministero della Corte dei conti che può esercitarla solo a seguito di apposita istruttoria e deve, a pena di inammissibilità, farla precedere dal subprocedimento introdotto dall'invito a dedurre.L'esclusività dell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, riservata al Pubblico Ministero della Corte dei conti il quale non può nemmeno procedere se non c'è una specifica e concreta notizia di danno (art. 51 Codice di Giustizia Contabile), esclude che possa ritenersi ammissibile che detta azione possa essere proposta dal privato in via autonoma attraverso l'actio negatoria di responsabilità che è un modo surrettizio, e non consentito, di pervenire ad un'assoluzione nel merito; per non dire dell'improponibilità concettuale della situazione opposta, cioè pervenire ad una declaratoria di responsabilità attraverso il rigetto nel merito dell'azione negatoria, come richiesto dal P.M., perché anche in detto caso manca sia l'attività istruttoria che il preventivo invito a dedurre e, quindi, la valida instaurazione del giudizio.Per le considerazioni che precedono, il Collegio giudicante ritiene che non possa, in questo giudizio, essere presa in considerazione la domanda, formulata nell'appello principale della Procura Generale, di esame e di conseguenziale rigetto dell'azione di accertamento negativo di responsabilità.Parimenti, non può essere presa in esame la domanda riconvenzionale, irritualmente proposta dal PM oralmente in sede di udienza innanzi al Giudice di primo grado e reiterata in seno all'appello avverso la sentenza n. 748/2016.Nel caso in esame la domanda riconvenzionale, infatti, nella sostanza non è altro che una normale azione di responsabilità che, però, andava promossa fin dal primo grado, previa istruttoria e previa notificazione dell'invito a dedurre.Invito a dedurre, è bene ribadirlo, che non è stato formulato né in primo grado, né tantomeno in appello ove, in ogni caso, non poteva essere proposto per saltum.In conclusione, per quanto esposto, il Collegio ritiene di dichiarare inammissibile l'appello principale della Procura Generale.Va, quindi, esaminato l'appello incidentale proposto dall'Amministrazione scolastica, per il tramite dell'Avvocature Distrettuale dello Stato, che s'incentra esclusivamente sul motivo concernente il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, avendo la difesa erariale sostenuto l'appartenenza di essa all'Autorità giudiziaria ordinaria.In particolare, l'Avvocatura distrettuale ha, preliminarmente, dedotto l'errore della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti, rigettando la relativa eccezione proposta in primo grado.Errore che, ad avviso della difesa dell'Amministrazione, sarebbe stato ingenerato dall'impropria qualificazione del provvedimento impugnato come atto iniziale di un'azione di responsabilità amministrativa.Sul punto, il Collegio osserva che il provvedimento gravato con l'originario ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di prime cure era diretto a far valere un diritto di credito della stessa Amministrazione scolastica, sorto a seguito dell'obbligo di riversamento delle somme ritenute indebitamente percepite dal F. A. come retribuzione per incarichi extraistituzionali non autorizzati e non consentiti.La pretesa in questione trova, in effetti, giustificazione nel disposto del comma 7 dell'art. 53 del d.l.g.s. n. 165 del 2001, ai sensi del quale, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte in mancanza di autorizzazione deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.Nell'impianto normativo delineato dal menzionato comma 7 dell'art. 53 del d.l.g.s., è del tutto certo che lo svolgimento di incarichi da parte di un pubblico dipendente, senza la prevista autorizzazione, determini una specifica obbligazione nei confronti del dipendente di restituire i relativi compensi all'amministrazione di appartenenza.Di conseguenza, deve necessariamente riconoscersi che l'amministrazione, nei casi in cui il dipendente non provveda al doveroso riversamento, ha titolo per chiedere all'adempimento dell'obbligazione, utilizzando, in base a proprie scelte discrezionali, l'azione di recupero nelle vie ordinarie mediante ricorso all'autorità giudiziaria ovvero, come nel caso in esame, mediante l'ingiunzione di cui R.D. n. 639/1910 e successive modificazioni.Oltre a questo specifico obbligo di versamento, la condotta illecita del dipendente, consistente nell'aver svolto incarichi in mancanza di autorizzazione e nell'aver omesso la restituzione dei compensi ricevuti da terzi, può eventualmente determinare anche responsabilità amministrativa, da sottoporre al vaglio del Giudice contabile secondo i principi e le modalità previste.In altri termini, nei casi in cui il dipendente non ottemperi all'obbligo di versamento in entrata nel bilancio della propria amministrazione dei corrispettivi delle attività svolte per incarichi extraistituzionali senza la prevista autorizzazione, lo stesso potrà essere sottoposto, sia ad un'azione ordinaria di recupero da parte dell'amministrazione di appartenenza, sia all'azione di responsabilità, il cui esercizio compete esclusivamente alla Procura della Corte dei conti.E' appena il caso di precisare che, comunque, resta riservata al PM contabile la valutazione complessiva della condotta del dipendente che ha illecitamente svolto incarichi, al fine di accertare eventuali ulteriori profili di danno, oltre a quelli determinati dall'omesso riversamento dei compensi corrisposti da terzi in assenza di autorizzazione.Fatta questa premessa, il Collegio osserva che l'Ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione scolastica, nella fattispecie, non era diretta a far valere un'ipotesi di responsabilità erariale, bensì al recupero, mediante uno dei mezzi previsti dall'ordinamento, di un credito nascente dal rapporto di lavoro.Nei limiti sopra precisati, va esclusa la giurisdizione del Giudice contabile sull'ordinanza ingiunzione della P.A., considerato che il provvedimento impugnato dal F. A. deve correttamente ritenersi come un mero atto di recupero di un credito vantato dall'Amministrazione di appartenenza, rientrante nell'ambito del rapporto di lavoro e nei doveri connessi al suo status di pubblico dipendente, adottato dall'amministrazione, in qualità di datore di lavoro, a prescindere dalla contestazione di responsabilità amministrativa da parte della Procura della Corte dei conti.La legittimazione dell'Amministrazione ad agire per il recupero del proprio credito, derivante dall'omesso riversamento dei corrispettivi versati da terzi al dipendente pubblico in assenza di autorizzazione, peraltro, è stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 19072 del 26 novembre 2016, in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, relativa, per di più, anche in quel caso, a fatti risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore del comma 7 bis dell'art. 53 del d.l.g.s. n. 2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190.In quella occasione, la Suprema Corte ha riconosciuto, per un verso, la giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro nell'ambito del procedimento di opposizione proposto avverso l'atto ingiuntivo emesso dall'amministrazione ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 e, per l'altro, ha affermato che resta riservata alla Corte dei conti la pronuncia sulla distinta e diversa domanda risarcitoria nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, promosso dalla Procura contabile per profili di danno derivanti dalla condotta illecita posta in essere dal dipendente che ha svolto l'incarico extraistituzionale senza la prevista autorizzazione.In definitiva, ad avviso di questo Collegio, il Direttore Scolastico regionale aveva pieno diritto di esigere, in via amministrativa attraverso Ordinanza ingiunzione, il credito dell'Amministrazione scolastica, senza che ciò potesse avere effetto preclusivo dell'autonoma azione di responsabilità che in aggiunta poteva (ma ciò non è stato fatto) essere proposta dal P.M. contabile davanti la Corte dei conti, con l'unica limitazione che nel frattempo fosse intervenuta l'integrale soddisfazione della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione.Ovviamente il F. A. aveva, a sua volta, l'altrettanto pieno diritto di contestare detta Ordinanza ingiunzione, ma avrebbe dovuto farlo davanti al Giudice competente, che non è la Corte dei conti ma il Giudice Ordinario, a nulla rilevando i supposti principi di concentrazione e speditezza processuale che non possono derogare gli invalicabili limiti di competenza dei diversi plessi giurisdizionali.Da quanto sopra discende che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto affermare, sul punto, il proprio difetto di giurisdizione ed erroneamente è pervenuto invece all'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione.Passando, infine, all'esame dell'appello incidentale del F. A., il Collegio osserva che la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice contabile comporta la riforma integrale del capo della sentenza di primo grado in ordine alla dichiarazione di annullamento, per illegittimità, dell'ordinanza ingiunzione impugnata dal ricorrente innanzi alla Corte dei conti.Per quanto riguarda i motivi di appello proposti del medesimo F. A. in relazione alla domanda, formulata in subordine, di accertamento negativo della responsabilità valgono le medesime considerazioni svolte a proposito dell'appello principale del P.M..In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per il profilo di diritto esposto dalla difesa erariale, mentre vanno dichiarati inammissibili, per gli altri profili, l'appello principale della Procura contabile e quello incidentale del F. A..Considerata la particolarità della questione, si ritiene equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.P. Q. M.La Corte dei conti- Sezione d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricercaANNULLAla sentenza n. 748/2016 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in quanto non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull'impugnazione proposta avverso l'Ordinanza ingiunzione del Direttore Scolastico regionale, dal momento che la giurisdizione spetta al Giudice ordinario.DICHIARA INAMMISSIBILIgli appelli, principale e incidentale, proposti rispettivamente dalla Procura Generale e da F. A..Spese compensate.Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017. IL PRESIDENTEGiovanni CoppolaL'ESTENSORETommaso Brancato Depositata in Segreteria il 28 novembre 2017IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIAFabio Cultrera
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
L'avvocato Mariagrazia Caruso, titolare dello studio, è nata nel 1965. Conseguita la maturità classica, si è laureata a pieni voti nel gennaio 1989 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di...
Particolarmente attento nello studio del diritto del lavoro, della previdenza e assistenza sociale, ha approfondito, negli anni di attività professionale, le problematiche legate al pubblico impiego e...