Nessuna disposizione può precludere l'accesso al corso di studi a chi nel lavoro trova l'unica risorsa che gli consentirebbe di potervisi dedicare. L'attività lavorativa non può essere fattore di esclusione dell'accesso all'istruzione, salvo esigenze di tutela di un interesse di pari rilevanza, rimessa al legislatore che dovrà operare il necessario bilanciamento, senza sacrificare alcun interesse