I provvedimenti della commissione esaminatrice vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici
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Consiglio di Stato sez. IV n.1227 del 3.3.2009
I provvedimenti della commissione esaminatrice, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale per l’abilitazione all’esame di avvocato, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella recente pronuncia 3 mar
I provvedimenti della commissione esaminatrice, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale per l’abilitazione all’esame di avvocato, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella recente pronuncia 3 mar
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I provvedimenti della commissione esaminatrice, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale per l’abilitazione all’esame di avvocato, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella recente pronuncia 3 marzo 2009, n. 1.227. Tale sentenza sembra dar luogo ad un non convincente “ritorno” ad un pregresso orientamento, in materia di motivazione nei pubblici concorsi, con conseguente effetto di conferma dell’attuale tendenza alla dequotazione della motivazione. Infatti, l’individuazione del preciso contenuto della motivazione dei giudizi nei pubblici concorsi ha visto contrapposti due precisi indirizzi, cui si è affiancata, negli ultimi anni, una “tesi intermedia”. Con l’indicata pronuncia, si ritorna al secondo orientamento, ad avviso del quale il mero “voto numerico” è sufficiente ad illustrare il percorso motivazionale seguito dalla commissione esaminatrice.
Consiglio di Stato - Sezione quarta - decisione 27 gennaio - 3 marzo 2009, n. 1227
Presidente Cossu - Relatore Cacace
Ricorrente Ministero della Giustizia e altri
Sul ricorso in appello n. 9594 del 2008, proposto dal Ministero della Giustizia, la Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno - sessione 2007, la Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo - sessione 2007, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
la dottoressa Margherita DEL PRIORE, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, n. 3483/2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio del 27 gennaio 2009, il Consigliere Salvatore Cacace, e udito l’Avvocato dello Stato Cristina Gerardis per gli appellanti;
Visto l’art. 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, come novellato con l’art. 3 della legge n. 205 del 2000;
Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione e dell’art. 26 della stessa legge n. 1034/1971, della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per il giorno 27 gennaio 2009 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata, formulata dagli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
1. - Con il ricorso di primo grado (n. 1936 del 2008 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto) l’odierna appellata ha impugnato l’atto, con cui la commissione per gli esami di avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Palermo, preposta alla valutazione degli elaborati redatti dai candidati iscritti presso la Corte di Appello di Salerno, l’ha dichiarata non idonea all’ammissione alla prova orale nella sessione d’esami 2007/2008.
Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, ha accolto il ricorso, rilevando che:
- dal riscontro delle copie dei temi del candidato depositate agli atti di causa non consta che la Sottocommissione preposta alla correzione degli elaborati abbia provveduto ad indicare “le parti dell’elaborato reputate insoddisfacenti rispetto ai criteri di valutazione”, come del resto disposto dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia, nominata con D.M. 30 ottobre 2007;
- la materiale applicazione, da parte della Sottocommissione, dei criteri stessi, contemplati dall’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1033, n. 1578 come sostituito, da ultimo, dall’art. 1-bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112 convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, “non può che avvenire mediante la formulazione di motivazioni a corredo del voto numerico assegnato a ciascun elaborato, le quali diano certezza circa la rispondenza dell’elaborato medesimo ai parametri di valutazione testé esposti”;
- “le valutazioni in questione si configurano quale atto terminativo del subprocedimento deputato a consentire, o meno, l’accesso del candidato alla prova orale e che, conseguentemente, non può non trovare applicazione la disciplina di ordine generale contenuta nell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241”.
2. - Con l’appello all’esame, il Ministero della Giustizia e le Commissioni d’esame territoriali interessate hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto.
Deducono, all’uopo, con tre distinti motivi di impugnazione, la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’extrapetizione, l’irrilevanza sul piano della congruità e sufficienza della motivazione della mancata apposizione di segni grafici sugli elaborati di parte appellata, la piena conformità a legge del giudizio di non idoneità espresso mediante voto numerico.
Non si è costituita in giudizio l’appellata.
3. - L’appello è da accogliere, risultando fondate tutte e tre le censure proposte.
Sussiste, anzitutto, il denunciato vizio di ultra od extra petizione, in quanto dall’esame diretto degli atti di causa non è effettivamente rilevabile, come appunto lamentato dagli appellanti, che la ricorrente abbia dedotto, nell’atto introduttivo del giudizio, la non rispondenza dell’operato della Sottocommissione alle indicazioni impartite dalla Commissione centrale in merito all’apposizione di segni grafici sugli elaborati (motivo, come si vedrà più innanzi, peraltro infondato).
Tanto vale a realizzare una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, essendo, com’è noto, nel processo amministrativo l’oggetto del giudizio strettamente limitato alle questioni di legittimità dell’atto in relazione ai soli motivi denunciati con il ricorso.
Quanto, poi, alla dedotta insufficienza del voto numerico a rendere edotto il candidato circa i motivi posti a base della valutazione di inidoneità delle sue prove, come ha rilevato la pacifica giurisprudenza della Sezione anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante agli esami per l’abilitazione all’esame di avvocato - vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Cons. St., IV, 22 giugno 2006, n. 3924).
La circostanza, poi, che sugli elaborati non sia stato apposto alcun segno grafico di correzione non è elemento significativo, da cui possa desumersi la carenza di motivazione, sia perché essa non può significare che la prova non sia stata oggetto di correzione (cfr. Cons. St., V, 20 giugno 2006, n. 3670), sia perché la necessaria correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto (cfr. Cons. St., VI, 4 ottobre 2006, n. 5894), con il solo limite, non rilevabile nella fattispecie, della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto (Cons. St., VI, 28 luglio 2008, n. 3710).
Né tale preteso obbligo di indicazione sugli elaborati dei punti che hanno determinato la valutazione negativa può ritenersi scaturire, nel caso all’esame, dai criteri di valutazione nella sessione d’esami de qua definiti dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia, dal momento che l’invito in tal senso da essa formulato, lungi dall’integrare un criterio di valutazione (ch’essa è tenuta per legge a precisare con efficacia vincolante per le sottocommissioni operanti presso le varie sedi di Corte di Appello), risulta del tutto estraneo al momento della valutazione e del giudizio tecnico-discrezionale di competenza della sottocommissione (che, come già detto, è sufficientemente sintetizzato dal voto numerico), il quale, pertanto, non può ritenersi inficiato dalla sua mancata osservanza, che, attenendo a mere operazioni materiali della attività della sottocommissione, non è in grado di configurare un qualche vizio della motivazione resa con voto numerico, che assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla sottocommissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato (v., ex plurimis, Cons. St., IV, 7 marzo 2005, n. 900; 3 maggio 2005, n. 2154; 10 maggio 2005, n. 2269; 27 maggio 2002, n. 2906; da ultimo, 6 maggio 2008, n. 2064).
4. - Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’appello va accolto, con conseguente rigetto, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso proposto in primo grado.
Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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