massima: Ne deriva che il comportamento tenuto dalla convenuta e consistito nella previsione di una limitazione all'accesso al lavoro quale la cittadinanza nazionale, in quanto non giustificato da ragioni oggettive che legittimano un trattamento differenziato tra cittadini italiani (o UE) e cittadini extracomunitari, deve ritenersi discriminatorio ex articolo 43 del decreto legislativo 286/98. [...] Allo scopo di far cessare gli effetti della condotta discriminatoria, va affermato il diritto della ricorrente all'inserimento nella suddetta graduatoria, al fine di consentire alla medesima, al pari di ogni altro cittadino italiano, di partecipare alle prove/selezioni previste nell'ambito della chiamata pubblica per l'avviamento al lavoro del posto di OSS...