La Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 2 del 19.1.2016, evidenzia che sui benefici combattentistici esiste: “una consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. Puglia n. 456/2015; Sez. Sardegna n. 325/2015; Sez. Emilia Romagna n. 78/2015; Sez. Valle d’Aosta n. 1/2010; Sez. Piemonte e n. 234/2009; Sez. I^ Pens. di guerra n. 285197/1988; questa stessa Sezione n. 242/2011; peraltro cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 450/2014; T.A.R. Lombardia n. 1168/2014; T.A.R. Veneto n. 1288/2010) e questo Giudice non ha motivo per discostarsi da tale orientamento, che ha trovato conferma anche in grado d’appello (Corte dei Conti, Sez. II^ App. n. 845 del 2013). La normativa, così interpretata, esclude che possano sussistere questioni di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746. Va osservato che le istanze degli interessati non possono essere disattese dall’Amministrazione della Difesa assumendo che il servizio nelle missioni operative O.N.U. è affatto diverso e non equiparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra 1940-1945 e che pertanto non può essere riportato alla disciplina destinata alla campagne di guerra di tale periodo, ovvero alla legge n. 390 del 1950. Va infatti rilevato che l’assimilazione a fini pensionistici, con l’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, di servizi operativi di contenuto diverso (operazioni strettamente di guerra ed interventi in zone operative ONU), è stata una scelta del Legislatore che, condivisibile o meno, non spetta sindacare a chi si trova solo ad applicare una vigente norma di legge“. (Corte dei Conti Sez. Giurisdiz. regionale Friuli Venezia Giulia del 19.01.2016). La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con tale sentenza riconosce al personale militare che ha prestato servizio in zone di intervento per conto dell’O.N.U. il diritto a fruire dei benefici combattentistici.