Rapporto di lavoro, sorto ed eseguito all'estero, e radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano
Cassazione Sez. Unite, sent. n. 12907 del 13-06-2011 (ud. del 24-05-2011)
Avv. Massimiliano Solinas
di Genova, GE
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In tema di rapporto di lavoro, sorto ed eseguito all'estero, assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla nazionalità. ( cfr. Cass., sez. un., n. 4807 del 2005, in riferimento alla legge n. 218 del 1995, art. 3; Id. n. 14703 del 2010, in riferimento all'art. 19 veg. CE n. 44/2001) . (Dichiara giurisdizione)
rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:
"Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;
OSSERVA:
1. La società Opere Pubbliche s.p.a. propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio di opposizione da ossa promosso, dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la revoca del decreto n. 310/2010 con cui era stato ingiunto il pagamento di Euro 52.500,00, oltre accessori e speso, in favore di M.U., a titolo di differenze retribuivo relative a rapporto di lavoro.
2. La ricorrente insta por la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, deducendo che il rapporto era sorto ed era stato eseguito all'estero, in (OMISSIS), ove il M., assunto come direttore amministrativo, aveva anche la propria residenza.
3. Il dipendente ha depositato "memoria di costituzione" sostenendo la giurisdizione del giudice italiano.
4. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla nazionalità (cfr. Cass., sez. un., n. 4807 del 2005, in riferimento alla legge n. 218 del 1995, art. 3; Id. n. 14703 del 2010, in riferimento all'art. 19 veg. CE n. 44/2001).
5. Nella specie, la società opponente, convenuta in senso sostanziale, ha sede in Italia. Pertanto, alla stregua dei richiamati principi, il Collegio valuterà se dichiarare la giurisdizione del giudice italiano":
ritenuto che il Collegio condivide e fa proprie tali considerazioni, così dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese del giudizio.
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