È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 2734/2010. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che un imprenditore ammesso alla CIGS e che successivamente non sia in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, può procedere alla messa in mobilità del personale in esubero senza essere vincolata al requisito numerico previsto per le procedure collettive di mobilità (almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centove