La Corte di Cassazione ha affermato e confermato che i comportamenti disciplinari posti in essere dal lavoratore in costanza di rapporto tali da integrare, per il datore di lavoro ed in capo al lavoratore, gli estremi del licenziamento disciplinare, non possono essere assunti e giustificare il recesso nel caso in cui il contratto collettivo preveda per quelle mancanze sanzioni di natura conservata