La Cassazione afferma che le disposizioni dell’art. 409 c.pc. si applicano ai "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato" (per l'ipotesi del "procacciamento d'affari" vedi anche Cass. 8-8-1998 n. 7799 v. Cass. 13-3-2007 n. 5830). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificat