Il rifiuto del dipendente a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo oggettivo per il licenziamento. Il giustificato motivo oggettivo deve essere valutato al momento dell’intimazione del licenziamento ed essere dovuto ad eventi non contingenti e temporanei ma stabili e prevedibilmente destinati a protrarsi nel tempo.