Il rifiuto di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento
Corte di Cassazione 21875/2015 del 27/10/2015
Avv. Michele Corbosiero
di roma
Letto 171 volte dal 12/01/2016
Il rifiuto del dipendente a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo oggettivo per il licenziamento. Il giustificato motivo oggettivo deve essere valutato al momento dell’intimazione del licenziamento ed essere dovuto ad eventi non contingenti e temporanei ma stabili e prevedibilmente destinati a protrarsi nel tempo.
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