Il licenziamento nei confronti di una lavoratrice che manifesta al proprio datore l’intenzione di assentarsi periodicamente dal lavoro al fine di sottoporsi a delle pratiche di inseminazione artificiale (fecondazione in vitro) si considera nullo in quanto discriminatorio. La lavoratrice dovrà essere reintegrata sul posto di lavoro e dovrà essere risarcita nella misura pari alle mensilità che avrebbe ottenuto nel periodo compreso tra il recesso illegittimo e l’effettiva ripresa del servizio. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 6575/2016).