È legittimo il licenziamento del dirigente depresso perché il suo stato di malattia lo pone in condizione di non poter svolgere adeguatamente il suo lavoro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3547/2012, respingendo il ricorso del responsabile dell’Area attrazione degli investimenti esteri di Sviluppo Italia. Il dirigente era stato licenziato dall’azienda a seguito di una riorganizzazione interna che aveva comportato una sostanziale soppressione dell’area. Una tesi contestata, in primo grado e in Appello, dal dirigente il quale sosteneva di essere stato mandato via in costanza dello stato di malattia e senza giustificazione in quanto, nella sua ricostruzione, l’area non era stata soppressa.