la natura ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione, considerato che il legislatore parla di interruzione e non di sospensione della prescrizione, determina che la comunicazione che interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza è quella fatta al datore di lavoro (conforme Cass.20153/2005) Non è sufficiente pertanto, a tali fini, la comunicazione inviata alla sola DPL