ai fini interruttivi della prescrizione, la richiesta del tentativo di conciliazione deve essere inoltrata sia alla DPL che al datore
Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 1° luglio 2013 n. 16452
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
Letto 1173 volte dal 02/07/2013
la natura ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione, considerato che il legislatore parla di interruzione e non di sospensione della prescrizione, determina che la comunicazione che interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza è quella fatta al datore di lavoro (conforme Cass.20153/2005) Non è sufficiente pertanto, a tali fini, la comunicazione inviata alla sola DPL
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